Nuovo Statuto

Statuto Associazione Giovane Italia

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Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione, sede, durata e diritto applicabile

L’associazione oggetto di tale Statuto è denominata Associazione Giovane Italia, con sede in Norvegia,
presso l’indirizzo del Presidente in carica. Tale Associazione ha durata illimitata ed è regolata dal diritto
norvegese.

Art.2
Scopo dell’Assciazione

L’Associazione Giovane Italiaé un’associazione apolitica e aconfessionale, che non persegue scopi di lucro.
L’Associazione ha come fine la promozione della cultura e della lingua italiane sul territorio norvegese, con
particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. Per realizzare tale scopo, l’Associazione promuove ed
organizza:
1) corsi di lingua e cultura italiane per bambini e ragazzi;
2) attività ricreative e manifestazioni o eventi culturali, volti alla diffusione ed alla promozione della
lingua e della cultura italiane;
3) corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale sulla didattica e sull’insegnamento
dell’italiano;
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare insegnanti, conferenzieri,
esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, può anche svolgere attività editoriale e
letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, giornali, libri, materiale informatico e
audiovisivo nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua
attività. I proventi per la diffusione di tale materiale, se non gratuito, verranno destinati esclusivamente alla
realizzazione dei fini sociali.
Fermo restando il fine non lucrativo delle proprie attività, l’Associazione potrà, in via accessoria, secondaria
ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale con finalità esclusiva di autofinanziamento, per il
raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini
sociali.

Art. 3
Del patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da liberalità, contributi, lasciti e
donazioni, oppure da proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale di autofinanziamento.
E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque
capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e
finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente
connesse ai medesimi. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo
quanto disposto dal diritto norvegese.

Art. 4
Dei soci

Possono diventare soci dell’Associazione Giovane Italia cittadini italiani e stranieri, interessati alla lingua ed
alla cultura italiane, che abbiano pagato la quota associativa e che condividano i fini dell’Associazione e ne
accettino lo Statuto. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne
condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione. Sono soci anche i minori iscritti ai corsi
organizzati dall’Associazione, il cui elenco è trascritto in un apposito registro. L’appartenenza
all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, ad esclusione di Enti ed altre
persone giuridiche e dei soci minorenni. Il numero dei soci è illimitato.
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di
particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di
autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. Lo status di socio non da diritto a
retribuzioni o compensi, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente
documentate, esclusivamente per attività inerenti all’esercizio delle funzioni sociali svolte nell’interesse
dell’Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, o per espulsione
per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da
comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa,
nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci, degli amministratori o dei collaboratori esterni. In caso
di recesso di un socio, il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota associativa o ad alcuna
quota del patrimonio dell’associazione.

Capo II
Degli Organi sociali

Art. 5
Degli Organi dell’Associazione

Gli Organi sociali sono:
– l’Assemblea Generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori Contabili.
Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto a retribuzioni o compensi, ad eccezione del rimborso
delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, esclusivamente per attività inerenti
all’esercizio delle funzioni sociali svolte nell’interesse dell’Associazione.

Art. 6
Dell’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, può prendere tutte le
decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono
obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i
soci, che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci, con un limite massimo di cinque deleghe per
socio. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori.
L’Assemblea elegge il Presidente e gli altri soci del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, approva il
bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, provvede alle
modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo, approva attività e progetti proposti dal
Consiglio Direttivo o dai soci, nonchè i Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo
L’Assemblea viene convocata due volte all’anno in via ordinaria, e può essere convocata in via straordinaria
dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno cinque soci, da inviare al Presidente del
Consiglio Direttivo. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto, con un
preavviso di almeno 15 giorni dalla data fissata per la riunione. L’Asseblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci ordinari ed onorari. I soci ordinari devono essere in regola
con il versamento della quota sociale. Le delibere dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,vengono
prese a maggioranza semplice dei presenti alla riunione. Ogni socio ha diritto ad un voto. La delega del socio
non presente equivale alla presenza del scocio delegante nel conteggio della maggioranza. Il voto avviene per alzata di mano. Il socio che ha ricevuto delaga da un altro socio ha facoltà di esprimere tanti voti quante
deleghe ha ricevuto. In casi particolari, su richiesta di almeno 5 soci o del Consiglio Direttivo, si può
ricorrere al voto per iscritto. In caso di voto per iscritto, il delegante consegna al delegato il proprio voto per
iscritto in busta chiusa. Possono essere richieste maggioranze speciali, in occasioni particolari, quali ad
esempio quella per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, per modificare il presente Statuto o in altre
particolari deliberazioni, su richiesta del Cosiglio Direttivo o della maggioranza dell’Assemblea.

Art. 7
Del Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal
Tesoriere, eletti direttamente dall’Assemblea Generale. A discrezione dell’Assemblea, il numero dei membri
del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più, purché in numero dispari e fino ad
un massimo di nove membri.
Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle
deliberazioni dell’Assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte
all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno cinque
soci; redige i programmi di attività sociali sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la
quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera
l’ammissione di nuovi soci; delibera la sospensione o l’espulsione dei soci; redige eventuali Regolamenti
interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo amministra e gestisce il patrimonio dell’Associazione. Predispone il bilancio
preventivo e consuntivo dell’Associazione, da sottoporre al Collegio dei Revisori, che deve essere
successivamente approvato dall’Assemblea, e redige ogni altra documentazione contabile che si rendesse
necessaria per legge o per disposizioni dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno un consigliere, senza formalità. Il Presidente deve sempre essere presente alle riunioni
per la validità delle deliberazioni. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. In caso di
parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni
qualvolta lo riterrà opportuno.
Le cariche di Consigliere Direttivo hanno durata di due anni e sono rieleggibili. Le dimissioni di un
consigliere devono essere inoltrate al Presidente per iscritto. L’Assemblea vigila sull’operato del Consiglio
Direttivo, ne valuta la condotta ed in casi estremi può revocare la fiducia dei singoli Consiglieri,
decretandone a maggioranza le dimissioni.
Per garantire il corretto esercizio delle sue funzioni, Il Consiglio può nominare delle commissioni da
scegliere tra i soci, con compiti specifici, che risponderanno direttamente al Consiglio stesso.

 

Art. 8
Del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione. É eletto direttamente
dall’Assemblea Generale. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle
delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di urgenza, esercita i poteri del Consiglio, salvo
ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Al pari degli altri Consiglieri, la carica di Presidente ha la durata di due anni ed é rieleggibile. Le dimissioni
del Presidente devono essere inoltrate all’Assemblea dei soci per iscritto.

 

Art. 9
Del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Se per qualche motivo il Presidente decade, il Vice Presidente assume la carica di Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Vice Presidente é responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei soci, salvaguardandone i dati personali.

 

Art 10
Del Tesoriere

Il Tesoriere é il responsabile contabile dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Nelle sue mansioni,
può essere coadiuvato dal Collegio dei Revisori, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11
Del Collegio dei Revisori

La gestione finanziaria e contabile dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da
tre soci, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci. I Revisori accertano la regolarità della contabilità
sociale, redigono una relazione annuale, possono verificare la consistenza di cassa e possono procedere, in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 12
Dell’esercizio finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto
alle attività istituzionali. Dopo la sua approvazione, il bilancio é reso pubblico e può essere consultato da
ogni associato.

 

Art. 13
Collaborazioni, adesioni e convenzioni con altri Enti o Associazioni

L’Associazione, per realizzare i suoi scopi sociali, promuove ed organizza attività ricreative e manifestazione
o eventi culturali, rivolti anche ai non soci, e partecipa ad esse con i propri soci, se promosse ed organizzate
da altre Associazioni, Enti pubblici e privati L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed
Associazioni, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà altresì procedere a convenzioni con
Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

 

Art. 14
Della modifica dello Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi e la natura
non commerciale dell’Associazione.

Art. 15

Dello scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. Se necessario,
l’Assemblea nominerà un liquidatore. In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni che perseguono
finalità analoghe, previa approvazione da parte dei 2/3 dei soci

Art. 16
Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2017.